Art. 2.

      1. L'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - (Classificazione del sistema portuale marittimo). - 1. Il sistema portuale marittimo è articolato nelle seguenti categorie:

          a) categoria I: comprende il sistema portuale marittimo di difesa, costituito dagli ambiti portuali destinati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;

          b) categoria II: comprende il sistema portuale marittimo nazionale;

          c) categoria III: comprende i sistemi portuali marittimi regionali.

      2. Per il sistema portuale marittimo di cui alla categoria I, il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dei trasporti e delle infrastrutture, procede all'individuazione degli ambiti, ne determina le caratteristiche e ne disciplina le attività.
      3. I sistemi portuali marittimi di cui alle categorie II e III sono caratterizzati dalle seguenti funzioni:

          a) commerciale;

          b) industriale:

              1) petrolifera;

              2) petrolchimica;

          c) di servizio passeggeri;

          d) peschereccia;

          e) turistica e da diporto;

          f) terminali del sistema integrato di trasporto denominato "autostrade del mare";

          g) terminali delle "autostrade viaggianti".

 

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      4. Il Ministero dei trasporti determina, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli ambiti territoriali e le caratteristiche tipologiche e funzionali di ciascun sistema portuale marittimo regionale costituente il sistema portuale marittimo nazionale di cui alla categoria II, nonché le linee-guida per lo sviluppo del medesimo sistema portuale marittimo nazionale. Gli ambiti di intervento possono estendersi oltre il perimetro demaniale.
      5. Gli ambiti e le caratteristiche tipologiche e funzionali dei sistemi portuali di cui alla categoria III sono determinati dalle regioni.
      6. Le regioni possono definire, attraverso appositi accordi, sistemi portuali marittimi interregionali. Per i sistemi portuali marittimi di cui alla categoria II l'accordo è definito d'intesa con il Ministero dei trasporti».