1. L'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Classificazione del sistema portuale marittimo). - 1. Il sistema portuale marittimo è articolato nelle seguenti categorie:
a) categoria I: comprende il sistema portuale marittimo di difesa, costituito dagli ambiti portuali destinati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;
b) categoria II: comprende il sistema portuale marittimo nazionale;
c) categoria III: comprende i sistemi portuali marittimi regionali.
2. Per il sistema portuale marittimo di cui alla categoria I, il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dei trasporti e delle infrastrutture, procede all'individuazione degli ambiti, ne determina le caratteristiche e ne disciplina le attività.
3. I sistemi portuali marittimi di cui alle categorie II e III sono caratterizzati dalle seguenti funzioni:
a) commerciale;
b) industriale:
1) petrolifera;
2) petrolchimica;
c) di servizio passeggeri;
d) peschereccia;
e) turistica e da diporto;
f) terminali del sistema integrato di trasporto denominato "autostrade del mare";
g) terminali delle "autostrade viaggianti".
4. Il Ministero dei trasporti determina, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli ambiti territoriali e le caratteristiche tipologiche e funzionali di ciascun sistema portuale marittimo regionale costituente il sistema portuale marittimo nazionale di cui alla categoria II, nonché le linee-guida per lo sviluppo del medesimo sistema portuale marittimo nazionale. Gli ambiti di intervento possono estendersi oltre il perimetro demaniale.
5. Gli ambiti e le caratteristiche tipologiche e funzionali dei sistemi portuali di cui alla categoria III sono determinati dalle regioni.
6. Le regioni possono definire, attraverso appositi accordi, sistemi portuali marittimi interregionali. Per i sistemi portuali marittimi di cui alla categoria II l'accordo è definito d'intesa con il Ministero dei trasporti».